Canone concordato 3+2, cosa succede allo scadere delle proroga? Cosa dice la legge

Come comportarsi alla scadenza del contratto di locazione 3+2 a canone concordato? Ecco che cosa dicono le normative vigenti.

Sottoscrivere un contratto di affitto è un passaggio molto importante in quanto va a tutelare sia il proprietario dell’appartamento che l’inquilino che verserà il canone, per un lungo periodo di tempo. Uno dei contratti di locazione predisposti con maggior frequenza è certamente quello a canone concordato: la sua durata è di tre anni ai quali fanno seguito altri due anni di rinnovo automatico.

Contratto di affitto 3+2: cosa dice la legge
Contratto a canone concordato 3+2: cosa succede allo scadere (lavocetorino.it)

Per un totale di cinque anni che consentono all’affittuario di vivere con una certa serenità senza il rischio di doversi ritrovare, da un momento all’altro, a dover lasciare la casa. Ma che cosa accade allo scadere della proroga? È importante capirlo analizzando quello che prevede la normativa vigente per stabilire se sia possibile rinnovare il contratto, quando si debba dare disdetta oppure se il proprietario possa modificare le condizioni contrattuali al fine di richiedere un aumento del canone.

Canone concordato 3+2, cosa succede alla fine della proroga? Lo dice la legge

La legge è molto chiara in merito a quanto accade al termine del contratto di locazione a canone concordato la cui durata, come anticipavamo, non può essere inferiore ai tre anni alla scadenza dei quali il rinnovo del contratto sarà automatico per ulteriori due anni. Si può in ogni caso prevedere, qualora entrambe le parti siano d’accordo, una durata superiore. Anche i successivi rinnovi del contratto avverranno con la medesima frequenza a patto che nessuna delle parti vada a chiedere modifiche degli accordi oppure decida di voler recedere dal contratto.

Disdetta, rinnovo o aumento affitto: le procedure
Cosa fare allo scadere del contratto di affitto a canone concordato (lavocetorino.it)

Dopo i primi tre anni di contratto a canone concordato soltanto l’inquilino potrà, senza dover fornire una motivazione specifica, dare disdetta; inviando la comunicazione di recesso al locatore interrompendo in tal modo il contratto: il tutto con un preavviso non inferiore ai sei mesi. Dal canto suo il locatore potrà recedere soltanto in specifici casi previsti dalla legge 431 del 1998 ed in particolare dall’articolo 3 comma 1. Importante è aggiungere che, alla scadenza dei primi cinque anni di affitto, l’eventuale disdetta va necessariamente inviata a mezzo raccomandata oppure via PEC.

Qualora il locatore eserciti il diritto di recesso inoltre non dovrà fornire alcuna motivazione a differenza di quanto accade dopo il primo triennio. La data di riferimento per i sei mesi è quella di ricezione del documento da parte del destinatario. Se nessuna delle due parti comunica la disdetta il contratto di rinnoverà per altri due anni, con questa modalità anche per gli anni successivi. In caso di comunicazione di disdetta invece il contratto si interromperà alla data di scadenza. Se una delle due parti comunica in ritardo la disdetta invece il contratto si rinnoverà per una singola volta per poi andare in scadenza senza dover inviare ulteriori comunicazioni.

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