Multe, in questi casi puoi non pagarle: pochissimi lo sanno

Ognuno di noi ne ha beccata almeno una nella vita. Ma in determinate circostanze le multe si possono tranquillamente non pagare.

Sono l’incubo di ogni automobilista (anche se te ne puoi beccare una anche da pedone, ciclista o scooterista) e riceverne una è un po’ come sbattere con l’alluce contro lo spigolo di una porta. Ma in alcuni casi è lecito non pagare.

Se le multe rappresentano una enorme fonte di stress per te, sappi che in questo caso non devi pagare nulla!

Multe, delizia per i Comuni, dannazione per i cittadini. Ma quando bisogna pagare una multa? E’ sempre necessario svenarsi, alleggerendo il portafoglio? In effetti ci sono dei casi in cui non è necessario pagare. Vediamo in dettaglio.

Prescrizione, questa sconosciuta

Le violazioni al Codice della Strada hanno una data di scadenza: non come uno yogurt, ovviamente, ma trascorso un certo lasso di tempo perdono efficacia. Infatti, perché conservino un’efficacia è necessario che sia rispettato il termine per la loro notifica ai soggetti indicati dalla norma.

Ma quando scatta la prescrizione? Per comprendere quando una multa possa dichiararsi prescritta dobbiamo spulciare il riferimento normativo: dunque apriamo il Codice della Strada ed andiamo all’articolo 209. Cosa dice il Codice? In caso di violazione di una regola prescritta per la circolazione su strada dei veicoli a motore, si parla di un minimo  dovuto per notificare gli atti. I Comuni hanno cioè una prescrizione temporale da dover rispettare.

Notifica entro i termini

Il termine da rispettare è dunque fondamentale: parliamo di 5 anni da calcolarsi a partire dalla data dell’infrazione contestata. Se entro questo termine l’Ente Pubblico non invia alcuna sanzione al destinatario (o ai destinatari, ovvero trasgressore e responsabile solidale), la multa è da considerarsi prescritta ex lege.

La questione cambia ove l’Organo Accertatore abbia effettuato notifiche entro i famosi 5 anni: in tal caso ogni successiva notifica determina il ricalcolo dei predetti 5 anni, e così via, a partire dall’invio dell’ultimo sollecito ricevuto.

Trascorsi due anni dalla sanzione, il Comune ha l’onere di iscrivere a ruolo le somme non riscosse, dando mandato ad un ente esecutore di recuperare la somma (sovente, l’Agenzia delle Entrate). Esiste poi un ulteriore caso in cui le multe sono prescritte secondo norma: se entro 90 giorni a far data dalla sanzione, l’Ente Pubblico non ottempera l’onere di notifica delle stesse, le sanzioni medesime sono annullabili: dunque il cittadino può presentare ricorso, richiedendo che l’intero procedimento venga archiviato.

Ricorso: quando e come farlo?

Per contestare la prescrizione è sempre necessario proporre un ricorso all’Autorità competente in materia: dunque, qualora esistano le condizioni per la contestazione della multa ricevuta, si avrà l’onere di presentare un’ opposizione a far data dal momento della notifica della stessa, tramite atto di ricorso al Prefetto competente per territorio (entro 60 giorni) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni).

E’ possibile ricorrere al Giudice di Pace per contestare delle sanzioni amministrative (eh, sì! Le “multe” in realtà si chiamano sanzioni amministrative!

Per ricorrere al Prefetto non è necessario pagare alcunché: in caso di mancato accoglimento/improcedibilità/inammissibilità del ricorso, l’Autorità indicata condannerà il ricorrente al doppio della sanzione comminata.

Rimane comunque la possibilità di rivolgersi al Giudice di Pace contro l’ordinanza del Prefetto (entro 30 giorni): in tal caso dovrà pagarsi il contributo unificato (in base al valore del contenzioso, secondo valori predeterminati dal Ministero della Giustizia).

Stessa cosa se si decide di presentare direttamente ricorso al Giudice di Pace di zona (ribadiamo, 30 giorni dalla notifica, con pagamento di una “tassa di giustizia”: da un minimo di 43 euro per importi fino a 1.100 euro; 98 euro fino a 5.200 euro; 237 euro per importi oltre 5.200 euro).

È possibile presentare ricorso se la multa è già stata pagata? Ovviamente la risposta è sì, è possibile presentare ricorso ma la quasi totalità delle volte non viene accolto e quand’anche lo fosse non si otterrà che un rimborso del 30% della cifra erogata.

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